Decreto 21
luglio 2005
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 24-08-2005)
Modifiche all’allegato 26 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, concernente l’adeguamento della normativa
tecnica relativa all’esercizio della attività radioamatoriale.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004,
pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del
27 dicembre 2004;
Visto il
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle
comunicazioni elettroniche", in particolare il titolo III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1 agosto 2003, n.
259 concernente "Adeguamento della normativa tecnica relativa
all'esercizio dell'attività radioamatoriale";
Visto altresì l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni
elettroniche;
Visto l'art. 25, Sezione I, paragrafo 25.5 del regolamento delle
radiocomunicazioni che confersice la facoltà alle amministrazione degli
Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in
ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02 adottata dalla CEPT il 6 febbraio
2004 , in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che
recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella linea
precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di
comunicazioni radioamatoriali sia opportuno aderire alla anzidetta
raccomandazione CEPT TR 61-01 nel senso di eliminare l'obbligatorietà
della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a) del codice delle comunicazioni
elettroniche che conferisce al Ministro delle comunicazioni il potere di
apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26,
dianzi citato;
Decreta:
Art. 1.
Patenti
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse;
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di
cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante
il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono unificate nell'unica
patente di classe A.
Art. 2.
Esami
1. In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02
gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una
prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di
cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante
quiz a risposta multipla.
Art. 3.
Nominativo
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radiomaoatori in
possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato
26 al
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi
nominativi fatta salva la possibilità per i titolari della autorizzazioni
di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle
comunicazioni il cambio del nominativo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2005
Il Ministro: Landolfi