Allegato n. 26
(art. 134)
Adeguamento
della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività
radioamatoriale
Capo I
ATTIVIT
A’
RADIOAMATORIALE
Sezione I
Scopo ed ambito
di applicazione
Art. 1
Validità
autorizzazione generale - Rinnovo
1.
L'autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e
l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice
ha validità fino a dieci anni.
2. La
autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o
invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato
territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al
modello sub allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo
dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante
presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato
A1 al presente allegato.
4. La modifica
del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella
dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5 I
radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle
corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono
richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale
una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al
presente allegato
Art. 2
Patente
1. E' recepita
la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In
applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore
di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione
iiHarmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B -
CEPT TR 61-02 l1.
3. Le patenti
di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma
1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del
superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso
gli uffici stessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214.
4. Ai cittadini
dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione
CEPT TR 61-02, in possesso della patente HAREC, classe A o B, in occasione
di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è
rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di
smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il
titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il
rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda
di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della
denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. competente a
riceverla;
b) n. 2
fotografie formato tessera.
Art. 3
Esami
1. In
conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami
per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
a) per la
patente di classe A:
a1) in una
prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di
cui al sub allegato D al presente allegato;
a2) in una
prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di
trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella
parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
b) per la
patente di classe B:
b1) nella prova
scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove
di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la
parte applicabile.
3. Per la prova
scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo
della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato
deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve
risultare regolare.
5. Gli
elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli
atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori
della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A
devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in
codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori
di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la
partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente
ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove
di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista
la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone
comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati
che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui al
sub allegato E, al presente allegato..205
Art. 4
Domande
ammissione esami
1. La domanda
di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore,
contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al
competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30
settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia
avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione
del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da
bollo del valore corrente;
d) due
fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli
ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede
degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di
ogni anno.
Art. 5
Esoneri prove
di esami
1. Ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte
le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della
patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato
di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale,
rilasciato dal Ministero;
b) diploma di
radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di
Stato.
2. Sono
esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei
seguenti titoli:
a) certificato
generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
b) laurea in
ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
c) diploma di
tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto
statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati
al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola
prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il
rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2.
4. Possono
essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza
o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente
Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami
equivalenti a quelli previsti in Italia.
Art. 6
Nominativo
1. Il
nominativo, di cui all™articolo 139 del Codice, è formato da uno o più
caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da
una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.
2. Il
nominativo di cui al comma 1 è assegnato:
a) alle
stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle
stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e
144 del Codice.
Art. 7
Acquisizione
nominativo
1. I titolari
di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata
debbono presentare domanda in bollo:
a) per la
classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;
b) per la
classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
2. Gli organi
di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione
della relativa domanda.
Art. 8
Tirocinio
1. I titolari
di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi
nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz
con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente
presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di
autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è
responsabile del corretto uso della stazione.
Art. 9
Ascolto
1. I soggetti
di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un
attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in
bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato,
l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva,
da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme
al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.
2. La sigla
distintiva relativa all™attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (
Short
Wave Listener) è formata da: lettera
I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza.
Art. 10
Autorizzazione
generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
1.
L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando
il disposto di cui all'articolo 143 del Codice, costituisce requisito per
il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub
allegato H, al presente allegato, dell'autorizzazione generale per
l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non
presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la
sperimentazione.
2. La
dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione
generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di
un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine
di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta
dichiarazione, il nominativo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e
b).
3. Le stazioni
ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare
sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di
frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi
radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare
dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni
ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni
radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte
del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle
apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e,
all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse
nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare
la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua
della portante radio.
6. L'emissione
della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli
intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed
interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi
dalla ricezione dell'ultimo segnale.
7. L'utilizzo
della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il
nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima
potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. E'
consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche
operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le
variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che
si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al
Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e,
se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova
dichiarazione.
Sezione II
Norme tecniche
Art. 11
Bande di
frequenza
1. Le stazioni
del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti
servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 12
Norme
d’esercizio
1. L'esercizio
della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle
norme legislative e regolamentari vigenti e con l™osservanza delle
prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle
radiocomunicazioni.
2. E' vietato
l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal
titolare,salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la
stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve
essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la
trasmissione.
3. Le
radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore
italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti
Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. E'
consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti
pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o
di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.
5. Le
radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate
in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione
dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici
internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice "Q" e
delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio
ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel
corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione
emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo
della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E' vietato
ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali
che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato
ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a
ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e
l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.
Art. 13
Trasferimento
di stazione
1. Nell'ambito
del territorio nazionale è consentito l'esercizio temporaneo della
stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio,
senza comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione
della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato
nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al
competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la
nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare
dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai
sensi dell'articolo 139 del Codice.
Art. 14
Controllo sulle
stazioni
1. I locali e
gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento
ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza.
2. La
dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di
stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve
accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari
del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza.
Art. 15
Limiti di
potenza
1. Fatte salve
eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore
possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di
picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla
linea di
alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in
corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione:
a)
classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
b)
classe B, fisso o mobile/portatile 50 W
Art. 16
Requisiti delle
apparecchiature
1. Le
apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore
acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti
tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
2 Le
apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore,
ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di
emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel
rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12.
Art. 17
Installazione
di antenne
1. Per la
installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere
tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2.
L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e
interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
Capo II°
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE.
Art. 18