Decreto Legislativo 01 Agosto 2003 n° 259
(estratto)
Capo VII
RADIOAMATORI
Art. 134
Attività di radioamatore
1. L’attività di radioamatore consiste
nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso
di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo
radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di
intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano
conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della
tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza
alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di
cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo
mobile, escluso quello aereo.
3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle
norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26.
4. E’ libera l’attività di solo ascolto sulla gamma
di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
Art. 135
Tipi di
autorizzazione
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e
l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B
corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A
è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal
piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di
radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza
massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B
è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2,
limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di
50 Watt.
Art. 136
Patente
1. Per conseguire l’autorizzazione generale per
l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il
richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe
A o di classe B di cui all’allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma
1 devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 137
Requisiti
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di
radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano
intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non
colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto
a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei
provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5,
9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza
o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare
fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto
dall’articolo 139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l’attestazione del versamento dei contributi
dovuti, di cui all’allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione
di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi
esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato
dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal
Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito
dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui
all’articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni
dall’assegnazione del nominativo stesso.
Art. 140
Attività di radioamatore all’estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che
siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa
raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad
esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel
rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1,
lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT,
possono richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione
della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1°
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di
radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è
soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti
nel Paese visitato.
Art. 141
Calamità - contingenze particolari
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica
calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare
le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i
limiti stabiliti dall’articolo 134.
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere
attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive,
previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del
nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e
dell’orario dell’avvenimento.
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente
costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate
dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per
l’installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione,
memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di
radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione
deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139 relativo
al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una
sbarra.
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche,
l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di
radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e
tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e
grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole
elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve
attestare la qualifica della scuola o dell’istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali
la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori
legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità
concernenti le loro attività istituzionali.
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi,
essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione,
di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti
richiesti dall’articolo 137 per il conseguimento dell’autorizzazione
generale connessa all’impianto o all’esercizio di stazioni di
radioamatore.